Art. 21
Trasparenza e comunicazione agli investitori
In vigore dal 13 lug 2022
Trasparenza e comunicazione agli investitori
1. L’organo di gestione del fornitore di servizi di crowdfunding informa e aggiorna il proprio personale in merito alle politiche e alle procedure del fondo a copertura dei rischi in modo chiaro e coerente, almeno al livello necessario per svolgere le funzioni del fondo a copertura dei rischi.
2. Le politiche, le procedure e le modalità organizzative di cui il fornitore di servizi di crowdfunding dispone in conformità dell’, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) 2020/1503 sono rispecchiate in modo coerente nella politica del fondo a copertura dei rischi di cui all’, paragrafo 5, lettera b), di detto regolamento.
Storico versioni
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