Art. 2
Metodo di calcolo del tasso di default dei prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding
In vigore dal 13 lug 2022
Metodo di calcolo del tasso di default dei prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding
1. Ai fini della pubblicazione di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding calcolano la media semplice del tasso annuale di default osservato nell’intero periodo storico di osservazione utilizzando finestre di osservazione di 12 mesi non sovrapposte.
2. Per il calcolo del tasso annuale di default di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono quanto segue:
a)
il denominatore è composto dal numero di prestiti non in stato di default osservati all’inizio della finestra di osservazione di 12 mesi;
b)
il numeratore comprende tutti i prestiti considerati nel denominatore che sono stati almeno una volta in default durante la finestra di osservazione di 12 mesi.
3. Ai fini del paragrafo 2, i prestiti il cui piano di rimborso non prevede alcun pagamento nel periodo di osservazione di 12 mesi sono esclusi dalla serie di dati utilizzati per il calcolo del tasso di default per tale periodo.
4. Ai fini del paragrafo 1, e a prescindere dal fatto che un fornitore di servizi di crowdfunding utilizzi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, il periodo storico di osservazione sottostante di almeno una fonte ha una durata minima di 36 mesi. Se il periodo di osservazione disponibile per una qualsiasi fonte ha una durata maggiore, è utilizzato il periodo più lungo. Un fornitore di servizi di crowdfunding che è operativo da meno di 36 mesi utilizza il periodo durante il quale è stato operativo.
5. I fornitori di servizi di crowdfunding pubblicano il denominatore e il numeratore utilizzati per calcolare il tasso annuale di default in conformità del paragrafo 2 per il periodo stabilito a norma del paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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