Art. 1

Default di prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding

In vigore dal 13 lug 2022
Default di prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding 1.   I fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di crowdfunding che consistono nell’agevolazione della concessione di prestiti considerano che si è verificato un default in relazione a un particolare prestito offerto sulla loro piattaforma di crowdfunding allorché si verificano entrambi gli eventi sotto indicati o uno di essi: a) il fornitore di servizi di crowdfunding giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il titolare di progetti rimborsi integralmente o adempia altrimenti alle sue obbligazioni creditizie relative al prestito in questione; b) il titolare di progetti è in arretrato da oltre 90 giorni su un’obbligazione creditizia rilevante relativa al prestito in questione. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), gli elementi seguenti sono da considerare come indicativi dell’improbabile adempimento: a) è avvenuta una ristrutturazione onerosa dell’obbligazione creditizia relativa al prestito in questione, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni; b) il titolare di progetti ha chiesto o è stato posto in stato di fallimento o situazione assimilabile, ove ciò impedisca o ritardi il rimborso agli investitori dell’obbligazione creditizia relativa al prestito in questione. Ai fini della lettera a), una ristrutturazione onerosa si considera avvenuta nel caso di concessioni nei confronti di un titolare di progetti che fronteggia o è in procinto di fronteggiare difficoltà nell’onorare i propri impegni finanziari. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui il contratto di credito consenta esplicitamente al titolare di progetti di modificare il piano di rimborso, di sospendere o di differire i pagamenti a determinate condizioni e il titolare di progetti agisca nel quadro dei diritti riconosciuti dal contratto, le rate che sono state oggetto di modifica, di sospensione o di dilazione non sono considerate come in arretrato, ma il conteggio dei giorni di arretrato è basato sul nuovo piano di rimborso, una volta specificato. Tuttavia i fornitori di servizi di crowdfunding analizzano le ragioni di tale modifica del piano di rimborso, o della sospensione o dilazione dei pagamenti e valutano la possibilità di improbabile adempimento di cui al paragrafo 1, lettera a). 4.   I fornitori di servizi di crowdfunding pubblicano la soglia di rilevanza utilizzata ai fini del paragrafo 1, lettera b). 5.   I fornitori di servizi di crowdfunding informano tempestivamente gli investitori in caso di default di un prestito.
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