Art. 3

Comunicazione delle informazioni riguardanti la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e le misure adottate per attenuarli

In vigore dal 13 lug 2022
Comunicazione delle informazioni riguardanti la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e le misure adottate per attenuarli 1.   I fornitori di servizi di crowdfunding pubblicano e aggiornano le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503 sul proprio sito web, in una posizione facilmente accessibile ai clienti. I fornitori di servizi di crowdfunding comunicano tali informazioni ai clienti su un supporto durevole, a meno che non sia stato individuato un conflitto di interesse di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, e, laddove appropriato, le aggiornano. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 contengono una descrizione specifica e chiara dei conflitti di interesse e dei rischi associati individuati nel contesto di un determinato servizio, tenendo conto della natura dei clienti ai quali sono destinate tali informazioni, in particolare se sono considerati come potenziali investitori sofisticati o non sofisticati.
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