Art. 1
Mantenimento e applicazione delle norme interne per evitare conflitti di interesse
In vigore dal 13 lug 2022
Mantenimento e applicazione delle norme interne per evitare conflitti di interesse
1. I fornitori di servizi di crowdfunding stabiliscono in forma scritta, applicano e mantengono norme interne per evitare conflitti di interesse. Le norme per evitare conflitti di interesse sono adeguate alle dimensioni e all’organizzazione del fornitore di servizi di crowdfunding, nonché alla natura, alla portata e alla complessità della sua attività.
2. Qualora il fornitore di servizi di crowdfunding appartenga a un gruppo, le norme interne per evitare conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 tengono conto di qualsiasi circostanza che costituisce o che potrebbe determinare un conflitto di interesse derivante dalla struttura e dalle attività commerciali degli altri membri del gruppo.
3. Le norme interne per evitare conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 impongono al fornitore di servizi di crowdfunding gli obblighi seguenti:
a)
garantire che nessuna delle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503 sia accettata come titolare di progetti in relazione ai servizi di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding;
b)
accertare se qualcuna delle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503 è stata accettata come investitore in relazione ai servizi di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding;
c)
individuare le altre circostanze che potrebbero generare un conflitto di interesse, effettivo o potenziale, tra le persone di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, tenendo conto nel contempo delle dimensioni e delle attività del fornitore di servizi di crowdfunding e, se del caso, del gruppo al quale questi appartiene, nonché del rischio di ledere gli interessi dei clienti;
d)
specificare, laddove pertinente, le procedure da seguire e le misure da adottare, comprese le procedure e le misure riguardanti le responsabilità interne pertinenti in seno all’organizzazione del fornitore di servizi di crowdfunding, ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 e in conformità della lettera c) del presente paragrafo.
4. Nel contesto di cui al paragrafo 3, lettera b), le persone di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 che sono impegnate in varie attività commerciali che implicano un conflitto di interesse del tipo specificato nell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503 svolgono dette attività con un grado di indipendenza appropriato per:
a)
le dimensioni e le attività del fornitore di servizi di crowdfunding;
b)
ove applicabile, le dimensioni e le attività del gruppo cui il fornitore di servizi di crowdfunding appartiene;
c)
il rischio che vengano lesi gli interessi dei clienti.
5. Nel contesto di cui al paragrafo 3, lettera c), le norme interne comprendono tutti i seguenti elementi:
a)
procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra le persone di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 che svolgono attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti del fornitore di servizi di crowdfunding;
b)
disposizioni in materia di vigilanza separata delle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, le cui principali funzioni implichino l’esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi ai clienti, i cui interessi possano entrare in conflitto, o che rappresentino in altro modo interessi diversi che possono entrare in conflitto, ivi compresi quelli del fornitore di servizi di crowdfunding;
c)
eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione delle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 che esercitano prevalentemente un’attività e la retribuzione di persone diverse da quelle di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, o i redditi da esse generati, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
d)
misure volte ad impedire o a limitare l’esercizio da parte di chiunque di un’influenza indebita sul modo in cui una persona di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 svolge i servizi di crowdfunding;
e)
misure volte a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di una persona di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 in attività distinte di servizi di crowdfunding, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.
6. I fornitori di servizi di crowdfunding valutano e riesaminano le norme interne per evitare conflitti di interesse almeno ogni anno e adottano tutte le misure opportune per rimediare a eventuali carenze rilevate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:2111:oj#art-1