Art. 1

Mantenimento e applicazione delle norme interne per evitare conflitti di interesse

In vigore dal 13 lug 2022
Mantenimento e applicazione delle norme interne per evitare conflitti di interesse 1.   I fornitori di servizi di crowdfunding stabiliscono in forma scritta, applicano e mantengono norme interne per evitare conflitti di interesse. Le norme per evitare conflitti di interesse sono adeguate alle dimensioni e all’organizzazione del fornitore di servizi di crowdfunding, nonché alla natura, alla portata e alla complessità della sua attività. 2.   Qualora il fornitore di servizi di crowdfunding appartenga a un gruppo, le norme interne per evitare conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 tengono conto di qualsiasi circostanza che costituisce o che potrebbe determinare un conflitto di interesse derivante dalla struttura e dalle attività commerciali degli altri membri del gruppo. 3.   Le norme interne per evitare conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 impongono al fornitore di servizi di crowdfunding gli obblighi seguenti: a) garantire che nessuna delle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503 sia accettata come titolare di progetti in relazione ai servizi di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding; b) accertare se qualcuna delle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503 è stata accettata come investitore in relazione ai servizi di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding; c) individuare le altre circostanze che potrebbero generare un conflitto di interesse, effettivo o potenziale, tra le persone di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, tenendo conto nel contempo delle dimensioni e delle attività del fornitore di servizi di crowdfunding e, se del caso, del gruppo al quale questi appartiene, nonché del rischio di ledere gli interessi dei clienti; d) specificare, laddove pertinente, le procedure da seguire e le misure da adottare, comprese le procedure e le misure riguardanti le responsabilità interne pertinenti in seno all’organizzazione del fornitore di servizi di crowdfunding, ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 e in conformità della lettera c) del presente paragrafo. 4.   Nel contesto di cui al paragrafo 3, lettera b), le persone di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 che sono impegnate in varie attività commerciali che implicano un conflitto di interesse del tipo specificato nell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503 svolgono dette attività con un grado di indipendenza appropriato per: a) le dimensioni e le attività del fornitore di servizi di crowdfunding; b) ove applicabile, le dimensioni e le attività del gruppo cui il fornitore di servizi di crowdfunding appartiene; c) il rischio che vengano lesi gli interessi dei clienti. 5.   Nel contesto di cui al paragrafo 3, lettera c), le norme interne comprendono tutti i seguenti elementi: a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra le persone di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 che svolgono attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti del fornitore di servizi di crowdfunding; b) disposizioni in materia di vigilanza separata delle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, le cui principali funzioni implichino l’esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi ai clienti, i cui interessi possano entrare in conflitto, o che rappresentino in altro modo interessi diversi che possono entrare in conflitto, ivi compresi quelli del fornitore di servizi di crowdfunding; c) eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione delle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 che esercitano prevalentemente un’attività e la retribuzione di persone diverse da quelle di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, o i redditi da esse generati, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività; d) misure volte ad impedire o a limitare l’esercizio da parte di chiunque di un’influenza indebita sul modo in cui una persona di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 svolge i servizi di crowdfunding; e) misure volte a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di una persona di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 in attività distinte di servizi di crowdfunding, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse. 6.   I fornitori di servizi di crowdfunding valutano e riesaminano le norme interne per evitare conflitti di interesse almeno ogni anno e adottano tutte le misure opportune per rimediare a eventuali carenze rilevate.
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