Art. 4
Registrazioni
In vigore dal 11 lug 2022
Registrazioni
1. L'archivio comune di dati di identità conserva le registrazioni del confronto dei dati, contenenti almeno:
a)
la data e l'ora della registrazione;
b)
il risultato del confronto, compresa l'indicazione di quali dati di identità sono stati considerati identici o simili;
c)
il colore del collegamento a seguito del confronto automatizzato;
d)
il colore del collegamento a seguito del trattamento manuale successivo alla creazione di un collegamento giallo;
e)
le modifiche dei collegamenti, anche laddove i dati di identità siano stati considerati simili.
2. Le registrazioni sono conservate nell'archivio comune di dati di identità. Esse sono conservate per un periodo non superiore a un anno in seguito al confronto dei dati. Trascorso tale periodo sono soppresse automaticamente.
3. Le registrazioni sono usate dall'archivio comune di dati di identità per produrre relazioni automatiche sulle attività e per sostenere e monitorare l'esattezza del confronto dei dati tra i sistemi d'informazione dell'UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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