Art. 4 · Registrazioni

Art. 4

Registrazioni

In vigore dal 11 lug 2022
Registrazioni 1.   L'archivio comune di dati di identità conserva le registrazioni del confronto dei dati, contenenti almeno: a) la data e l'ora della registrazione; b) il risultato del confronto, compresa l'indicazione di quali dati di identità sono stati considerati identici o simili; c) il colore del collegamento a seguito del confronto automatizzato; d) il colore del collegamento a seguito del trattamento manuale successivo alla creazione di un collegamento giallo; e) le modifiche dei collegamenti, anche laddove i dati di identità siano stati considerati simili. 2.   Le registrazioni sono conservate nell'archivio comune di dati di identità. Esse sono conservate per un periodo non superiore a un anno in seguito al confronto dei dati. Trascorso tale periodo sono soppresse automaticamente. 3.   Le registrazioni sono usate dall'archivio comune di dati di identità per produrre relazioni automatiche sulle attività e per sostenere e monitorare l'esattezza del confronto dei dati tra i sistemi d'informazione dell'UE.
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