Art. 7

Campionamento e prove per le indagini ufficiali di monitoraggio

In vigore dal 11 lug 2022
Campionamento e prove per le indagini ufficiali di monitoraggio 1.   Le indagini ufficiali di monitoraggio sono effettuate su almeno lo 0,5 % della superficie utilizzata nel pertinente anno per la produzione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi da impianto. 2.   Tali indagini ufficiali di monitoraggio comprendono il campionamento e le prove per rilevare la presenza degli organismi nocivi specificati, conformemente all’allegato III, punto 2. 3.   Qualora utilizzino campioni delle dimensioni di cui all’allegato III, punto 6, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i dati relativi alle aree in cui tali dimensioni sono state utilizzate.
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