Art. 8
Misure di eradicazione
In vigore dal 11 lug 2022
Misure di eradicazione
1. In un sito di produzione ufficialmente designato quale infestato a norma dell’, paragrafo 1, le autorità competenti, o gli operatori professionali sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti, applicano tutte le seguenti misure ai fini dell’eradicazione degli organismi nocivi specificati:
a)
non sono piantate patate destinate alla produzione di tuberi da impianto;
b)
non sono piantate né immagazzinate piante elencate nell’allegato I e destinate alla produzione di piante da impianto, ad eccezione delle piante specificate di cui all’allegato I, punto 2 o 3, purché tali piante, dopo la raccolta, siano soggette alle misure approvate ufficialmente di cui all’allegato II, punto 1, in modo che non vi sia alcun rischio identificabile di diffusione dell’organismo nocivo specificato; e
c)
le macchine sono pulite dal terreno e dai detriti vegetali prima o immediatamente dopo essere state spostate fuori dal suddetto sito di produzione e prima di entrare in qualsiasi sito di produzione esterno, che non sia stato designato quale infestato a norma dell’, paragrafo 1.
2. Se i siti di produzione da utilizzare per la produzione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi da impianto sono ufficialmente designati quali infestati a norma dell’, paragrafo 1, tali siti di produzione sono soggetti a un programma di controllo ufficiale volto a garantire che gli organismi nocivi specificati non siano diffusi al di fuori di tali siti di produzione.
Il programma di controllo ufficiale di cui al primo comma tiene conto, se del caso, di tutti i seguenti elementi:
a)
i sistemi specifici di produzione e commercializzazione delle piante ospiti degli organismi nocivi specificati nello Stato membro interessato;
b)
le caratteristiche della popolazione degli organismi nocivi specificati presenti;
c)
l’uso di varietà di patate resistenti con i più elevati livelli di resistenza disponibili (punteggio di resistenza 8 o 9, come specificato all’allegato V, punto 1, se disponibile);
d)
altre opzioni agronomiche per la soppressione degli organismi nocivi, come indicato nell’allegato III, punto 1, della direttiva 2009/128/CE; e
e)
le misure di cui all’, paragrafo 1, lettera b).
Gli Stati membri notificano il programma di controllo ufficiale alla Commissione e agli altri Stati membri.
3. Il grado di resistenza delle varietà di patate è quantificato conformemente alla scala di punteggio standard di cui all’allegato V, punto 1.
La prova di resistenza è effettuata in base al protocollo di cui all’allegato V, punto 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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