Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/1229

In vigore dal 6 lug 2022
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/1229 Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 è così modificato: 1) nel capo IV, Disposizioni finali, è inserito il seguente articolo 41 bis: «Articolo 41 bis Disposizioni transitorie Fino al 2 novembre 2025 la controparte centrale di uno Stato membro che presta servizi di compensazione per titoli azionari garantisce la messa in atto di procedure conformi a tutti i requisiti seguenti: a) quando una persona fisica o giuridica che vende titoli azionari non è in grado di consegnare i titoli per il regolamento entro quattro giorni lavorativi dal giorno in cui il regolamento è dovuto, sono automaticamente attivate le procedure di acquisto forzoso dei titoli azionari per garantire la consegna per il regolamento; b) se l’acquisto forzoso dei titoli azionari per la consegna non è possibile, un importo è pagato all’acquirente, basato sul valore dei titoli azionari da consegnare alla data di consegna, maggiorato di un importo per le perdite subite dall’acquirente in conseguenza del mancato regolamento; c) la persona fisica o giuridica che non è in grado di effettuare il regolamento rimborsa tutti gli importi pagati a norma delle lettere a) e b).»; 2) l’articolo 42 è così modificato: i) il titolo è sostituito dal seguente: « Entrata in vigore e applicazione »; ii) è aggiunto il seguente comma: «Le misure di disciplina del regolamento di cui agli articoli da 21 a 38 non si applicano tuttavia fino al 2 novembre 2025.»
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