Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/1229
In vigore dal 6 lug 2022
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/1229
Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 è così modificato:
1)
nel capo IV, Disposizioni finali, è inserito il seguente articolo 41 bis:
«Articolo 41 bis
Disposizioni transitorie
Fino al 2 novembre 2025 la controparte centrale di uno Stato membro che presta servizi di compensazione per titoli azionari garantisce la messa in atto di procedure conformi a tutti i requisiti seguenti:
a)
quando una persona fisica o giuridica che vende titoli azionari non è in grado di consegnare i titoli per il regolamento entro quattro giorni lavorativi dal giorno in cui il regolamento è dovuto, sono automaticamente attivate le procedure di acquisto forzoso dei titoli azionari per garantire la consegna per il regolamento;
b)
se l’acquisto forzoso dei titoli azionari per la consegna non è possibile, un importo è pagato all’acquirente, basato sul valore dei titoli azionari da consegnare alla data di consegna, maggiorato di un importo per le perdite subite dall’acquirente in conseguenza del mancato regolamento;
c)
la persona fisica o giuridica che non è in grado di effettuare il regolamento rimborsa tutti gli importi pagati a norma delle lettere a) e b).»;
2)
l’articolo 42 è così modificato:
i)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Entrata in vigore e applicazione
»;
ii)
è aggiunto il seguente comma:
«Le misure di disciplina del regolamento di cui agli articoli da 21 a 38 non si applicano tuttavia fino al 2 novembre 2025.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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