Art. 1
Struttura dei diritti
In vigore dal 17 giu 2022
Struttura dei diritti
1. Possono essere coperte dai diritti riscossi dai laboratori di riferimento dell’UE le seguenti categorie di spesa:
a)
spese per il personale, comprese le spese di viaggio e le spese di alloggio e di soggiorno correlate;
b)
spese per le attrezzature, ove le attrezzature non siano fornite dal fabbricante del dispositivo da sottoporre a test;
c)
spese per i materiali di consumo, i campioni di prova e i materiali di riferimento;
d)
spese di spedizione dei campioni;
e)
spese di traduzione;
f)
spese generali di funzionamento del laboratorio.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, se il laboratorio di riferimento dell’UE ha stipulato un contratto con un altro laboratorio a norma dell’articolo 7, paragrafo 1 o 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/944 della Commissione (2) , il diritto riscosso dal laboratorio di riferimento dell’UE può coprire l’importo versato a tale laboratorio conformemente a tale contratto per lo svolgimento del compito richiesto.
Storico versioni
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