Art. 1 · Struttura dei diritti

Art. 1

Struttura dei diritti

In vigore dal 17 giu 2022
Struttura dei diritti 1.   Possono essere coperte dai diritti riscossi dai laboratori di riferimento dell’UE le seguenti categorie di spesa: a) spese per il personale, comprese le spese di viaggio e le spese di alloggio e di soggiorno correlate; b) spese per le attrezzature, ove le attrezzature non siano fornite dal fabbricante del dispositivo da sottoporre a test; c) spese per i materiali di consumo, i campioni di prova e i materiali di riferimento; d) spese di spedizione dei campioni; e) spese di traduzione; f) spese generali di funzionamento del laboratorio. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, se il laboratorio di riferimento dell’UE ha stipulato un contratto con un altro laboratorio a norma dell’articolo 7, paragrafo 1 o 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/944 della Commissione (2) , il diritto riscosso dal laboratorio di riferimento dell’UE può coprire l’importo versato a tale laboratorio conformemente a tale contratto per lo svolgimento del compito richiesto.
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