Art. 7

Esternalizzazione dei test e accesso alle attrezzature di altri laboratori

In vigore dal 17 giu 2022
Esternalizzazione dei test e accesso alle attrezzature di altri laboratori 1.   Un laboratorio di riferimento dell’UE, qualora il volume dei test di laboratorio per un compito a esso assegnato nell’ambito della sua designazione lo richieda, può esternalizzare i test o parte dei test ai laboratori nazionali di riferimento e ad altri laboratori stabiliti in uno Stato membro (collettivamente denominati «laboratori esterni») o a un altro laboratorio di riferimento dell’UE mediante un contratto. 2.   Un laboratorio di riferimento dell’UE, qualora il volume, la natura specifica o la novità di un compito a esso assegnato lo richiedano, può stipulare un contratto con un laboratorio esterno o un altro laboratorio di riferimento dell’UE per ottenere l’accesso ad attrezzature o materiali aggiuntivi specifici che siano necessari per lo svolgimento del compito. 3.   Un laboratorio di riferimento dell’UE può concludere i contratti di cui al paragrafo 1 solo con laboratori esterni che soddisfano le condizioni seguenti: a) la loro competenza a svolgere i compiti oggetto del contratto, anche in termini di personale e attrezzature, soddisfa i requisiti stabiliti dal laboratorio di riferimento dell’UE; b) predispongono e documentano le misure di cui all’, paragrafo 2, per garantire che il personale coinvolto nello svolgimento dei compiti oggetto del contratto rispetti la politica di riservatezza di cui all’, paragrafo 1; c) confermano l’assenza di conflitti di interessi conformemente alla politica del laboratorio di riferimento dell’UE di cui all’, paragrafo 2, per quanto riguarda le attività oggetto del contratto. 4.   I laboratori di riferimento dell’UE mettono i contratti di cui al primo comma a disposizione della Commissione, su richiesta di quest’ultima. 5.   Il laboratorio di riferimento dell’UE ha la responsabilità generale dei risultati dei test e dello svolgimento dei compiti che rientrano nell’ambito della sua designazione, indipendentemente da qualsiasi sostegno ricevuto da laboratori esterni o da altri laboratori di riferimento dell’UE conformemente al presente articolo.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2022/944 — Esternalizzazione dei test e accesso alle attrezzature di altri laboratori | Portale Normativo