Art. 4
Organizzazione e struttura amministrativa
In vigore dal 17 giu 2022
Organizzazione e struttura amministrativa
1. I laboratori di riferimento dell’UE individuano almeno una persona, nell’ambito dei propri dirigenti, avente la responsabilità generale dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746.
2. I laboratori di riferimento dell’UE dispongono di personale amministrativo sufficiente a fornire il sostegno amministrativo necessario per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746, in relazione al volume di tali compiti.
3. I laboratori di riferimento dell’UE predispongono e tengono aggiornata una documentazione comprendente i seguenti elementi:
a)
elementi di prova del loro status di soggetto giuridico;
b)
se fanno parte di un’organizzazione più ampia, una descrizione delle attività di tale organizzazione, della sua struttura organizzativa e della sua governance;
c)
se sono direttamente o indirettamente controllati da altri soggetti, l’identità di tali soggetti e la loro posizione di controllo;
d)
una descrizione della loro struttura organizzativa interna con responsabilità e linee gerarchiche chiaramente definite;
e)
una descrizione delle loro procedure operative, anche per quanto riguarda la gestione e lo svolgimento dei compiti, la gestione del personale, un piano di sostituzione del personale, nonché la registrazione della documentazione e della corrispondenza con soggetti esterni;
f)
una dichiarazione attestante che a essi non si applica nessuna delle situazioni che danno luogo a esclusione di cui all’articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
g)
elementi di prova delle loro fonti di finanziamento e della loro vitalità economica senza l’assistenza finanziaria dell’Unione;
h)
registrazioni dettagliate del calcolo delle spese e dei diritti corrispondenti riscossi per ciascun compito che sono chiamati a svolgere;
i)
un riepilogo annuale dei compiti svolti.
I laboratori di riferimento dell’UE mettono la documentazione di cui al primo comma a disposizione della Commissione, su richiesta di quest’ultima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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