Art. 4

Organizzazione e struttura amministrativa

In vigore dal 17 giu 2022
Organizzazione e struttura amministrativa 1.   I laboratori di riferimento dell’UE individuano almeno una persona, nell’ambito dei propri dirigenti, avente la responsabilità generale dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746. 2.   I laboratori di riferimento dell’UE dispongono di personale amministrativo sufficiente a fornire il sostegno amministrativo necessario per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746, in relazione al volume di tali compiti. 3.   I laboratori di riferimento dell’UE predispongono e tengono aggiornata una documentazione comprendente i seguenti elementi: a) elementi di prova del loro status di soggetto giuridico; b) se fanno parte di un’organizzazione più ampia, una descrizione delle attività di tale organizzazione, della sua struttura organizzativa e della sua governance; c) se sono direttamente o indirettamente controllati da altri soggetti, l’identità di tali soggetti e la loro posizione di controllo; d) una descrizione della loro struttura organizzativa interna con responsabilità e linee gerarchiche chiaramente definite; e) una descrizione delle loro procedure operative, anche per quanto riguarda la gestione e lo svolgimento dei compiti, la gestione del personale, un piano di sostituzione del personale, nonché la registrazione della documentazione e della corrispondenza con soggetti esterni; f) una dichiarazione attestante che a essi non si applica nessuna delle situazioni che danno luogo a esclusione di cui all’articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046; g) elementi di prova delle loro fonti di finanziamento e della loro vitalità economica senza l’assistenza finanziaria dell’Unione; h) registrazioni dettagliate del calcolo delle spese e dei diritti corrispondenti riscossi per ciascun compito che sono chiamati a svolgere; i) un riepilogo annuale dei compiti svolti. I laboratori di riferimento dell’UE mettono la documentazione di cui al primo comma a disposizione della Commissione, su richiesta di quest’ultima.
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