Art. 15

Controlli sui sistemi di equilibrio di massa

In vigore dal 14 giu 2022
Controlli sui sistemi di equilibrio di massa I sistemi volontari si assicurano che gli operatori economici forniscano in anticipo agli esecutori del controllo tutti i dati relativi all’equilibrio di massa. Durante il controllo iniziale, effettuato prima che un operatore economico sia autorizzato ad aderire a un sistema, l’esecutore del controllo verifica l’esistenza e il funzionamento del sistema di equilibrio di massa. Nei controlli annuali successivi l’esecutore del controllo verifica almeno gli elementi seguenti: a) l’elenco di tutti i siti cui si applica la certificazione. Ciascun sito dispone di propri registri dell’equilibrio di massa; b) l’elenco di tutti gli input per sito, la descrizione dei materiali trattati e dettagli su tutti i fornitori; c) l’elenco di tutti gli output, la descrizione dei materiali trattati e dettagli su tutti i clienti; d) i fattori di conversione applicati, in particolare nel caso di impianti di trattamento di rifiuti o residui per assicurarsi che il processo non sia modificato per produrre più rifiuti o residui; e) le eventuali discrepanze tra il sistema di contabilità e gli input, gli output e gli equilibri; f) l’attribuzione delle caratteristiche di sostenibilità; g) l’equivalenza dei dati sulla sostenibilità e delle scorte reali al termine del periodo di equilibrio di massa.
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