Art. 15
Controlli sui sistemi di equilibrio di massa
In vigore dal 14 giu 2022
Controlli sui sistemi di equilibrio di massa
I sistemi volontari si assicurano che gli operatori economici forniscano in anticipo agli esecutori del controllo tutti i dati relativi all’equilibrio di massa.
Durante il controllo iniziale, effettuato prima che un operatore economico sia autorizzato ad aderire a un sistema, l’esecutore del controllo verifica l’esistenza e il funzionamento del sistema di equilibrio di massa.
Nei controlli annuali successivi l’esecutore del controllo verifica almeno gli elementi seguenti:
a)
l’elenco di tutti i siti cui si applica la certificazione. Ciascun sito dispone di propri registri dell’equilibrio di massa;
b)
l’elenco di tutti gli input per sito, la descrizione dei materiali trattati e dettagli su tutti i fornitori;
c)
l’elenco di tutti gli output, la descrizione dei materiali trattati e dettagli su tutti i clienti;
d)
i fattori di conversione applicati, in particolare nel caso di impianti di trattamento di rifiuti o residui per assicurarsi che il processo non sia modificato per produrre più rifiuti o residui;
e)
le eventuali discrepanze tra il sistema di contabilità e gli input, gli output e gli equilibri;
f)
l’attribuzione delle caratteristiche di sostenibilità;
g)
l’equivalenza dei dati sulla sostenibilità e delle scorte reali al termine del periodo di equilibrio di massa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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