Art. 3
Identificazione delle controparti e degli altri soggetti
In vigore dal 10 giu 2022
Identificazione delle controparti e degli altri soggetti
1. La segnalazione usa un codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) ISO 17442 per identificare:
a)
l'intermediario;
b)
la controparte centrale;
c)
il partecipante diretto;
d)
la controparte, se persona giuridica;
e)
il soggetto che trasmette la segnalazione;
f)
il soggetto responsabile della segnalazione;
g)
il prestatore di servizi di riduzione del rischio post-negoziazione.
2. La controparte 1 di un derivato di cui al campo 4 della tabella 1 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1855 e il soggetto responsabile della segnalazione provvedono a che i dati di riferimento relativi al rispettivo codice LEI ISO 17442 siano rinnovati alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema LEI globale all'atto della segnalazione della conclusione o modifica di un contratto derivato ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 648/2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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