Art. 3 · Identificazione delle controparti e degli altri soggetti

Art. 3

Identificazione delle controparti e degli altri soggetti

In vigore dal 10 giu 2022
Identificazione delle controparti e degli altri soggetti 1.   La segnalazione usa un codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) ISO 17442 per identificare: a) l'intermediario; b) la controparte centrale; c) il partecipante diretto; d) la controparte, se persona giuridica; e) il soggetto che trasmette la segnalazione; f) il soggetto responsabile della segnalazione; g) il prestatore di servizi di riduzione del rischio post-negoziazione. 2.   La controparte 1 di un derivato di cui al campo 4 della tabella 1 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1855 e il soggetto responsabile della segnalazione provvedono a che i dati di riferimento relativi al rispettivo codice LEI ISO 17442 siano rinnovati alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema LEI globale all'atto della segnalazione della conclusione o modifica di un contratto derivato ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 648/2012.
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