Art. 13
Programma di valutazione annuale
In vigore dal 9 giu 2022
Programma di valutazione annuale
1. La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, un programma di valutazione annuale entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui il programma si riferisce. Tale programma di valutazione annuale si basa, in particolare, sulle analisi dei rischi e di altre informazioni ottenute dalla Commissione stessa a norma degli articoli da 7 a 11. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
2. Il programma di valutazione annuale comprende un calendario provvisorio delle valutazioni seguenti:
a)
valutazioni periodiche degli Stati membri come indicato nel programma di valutazione pluriennale;
b)
prime valutazioni di uno Stato membro;
c)
ove opportuno, valutazioni tematiche, compresi i relativi temi, gli Stati membri da valutare e i metodi previsti.
3. La Commissione trasmette il programma di valutazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio senza ritardo.
In caso di forza maggiore che impedisca lo svolgersi delle valutazioni secondo il calendario provvisorio stabilito a norma del paragrafo 2, la Commissione può, d’intesa con gli Stati membri interessati, adeguare il calendario delle valutazioni in questione.
La Commissione informa senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli eventi di cui al secondo comma e alla loro incidenza prevista sulla programmazione delle valutazioni nell’ambito del programma di valutazione annuale.
Storico versioni
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