Art. 13 · Programma di valutazione annuale

Art. 13

Programma di valutazione annuale

In vigore dal 9 giu 2022
Programma di valutazione annuale 1.   La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, un programma di valutazione annuale entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui il programma si riferisce. Tale programma di valutazione annuale si basa, in particolare, sulle analisi dei rischi e di altre informazioni ottenute dalla Commissione stessa a norma degli articoli da 7 a 11. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 2.   Il programma di valutazione annuale comprende un calendario provvisorio delle valutazioni seguenti: a) valutazioni periodiche degli Stati membri come indicato nel programma di valutazione pluriennale; b) prime valutazioni di uno Stato membro; c) ove opportuno, valutazioni tematiche, compresi i relativi temi, gli Stati membri da valutare e i metodi previsti. 3.   La Commissione trasmette il programma di valutazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio senza ritardo. In caso di forza maggiore che impedisca lo svolgersi delle valutazioni secondo il calendario provvisorio stabilito a norma del paragrafo 2, la Commissione può, d’intesa con gli Stati membri interessati, adeguare il calendario delle valutazioni in questione. La Commissione informa senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli eventi di cui al secondo comma e alla loro incidenza prevista sulla programmazione delle valutazioni nell’ambito del programma di valutazione annuale.
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