Art. 2

In vigore dal 1 giu 2022
In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, la Commissione può decidere, entro il 15 luglio 2022, di tenere conto anche delle seconde domande di aiuto dell'Unione presentate a norma dell' del presente regolamento per fissare le ripartizioni definitive dell'aiuto dell'Unione per il periodo dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2023.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:861:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2022/861 | Portale Normativo