Art. 1
In vigore dal 1 giu 2022
Per il periodo dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2023 gli Stati membri possono presentare, entro il 15 giugno 2022, una seconda domanda di aiuto dell'Unione, indicando:
(a)
l'intenzione di utilizzare una quota maggiore della ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione per la frutta e verdura e/o per il latte destinati alle scuole di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493 e l'importo aggiuntivo richiesto, qualora sia disponibile una ripartizione supplementare; oppure
(b)
l'importo della ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione per la frutta e verdura e/o il latte destinati alle scuole di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493 che non è richiesto, qualora non intendano utilizzare l'intero importo di tale ripartizione.
Gli Stati membri possono chiedere un importo supplementare di aiuto dell'Unione a norma del primo paragrafo, lettera a), solo se l'utilizzo della ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione per l'anno scolastico 2018/2019, che si svolge nel periodo compreso tra il 1o agosto 2018 e il 31 luglio 2019, è pari o superiore al 75 %, tenendo conto delle dichiarazioni di spesa trasmesse alla Commissione relative alle spese effettuate fino al 31 dicembre 2021 a norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (5). La loro richiesta deve essere connessa al numero di bambini sfollati provenienti dall'Ucraina che rientrano nel gruppo bersaglio definito nella strategia degli Stati membri a norma dell', paragrafo 1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 al momento di invio della stessa e deve essere debitamente giustificata sulla base dei dati disponibili.
Se uno Stato membro non presenta una domanda di aiuto dell'Unione a norma del primo paragrafo, si ritiene che abbia confermato le ripartizioni definitive di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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