Art. 2
Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali
In vigore dal 30 mag 2022
Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali
I regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono soggetti alle condizioni seguenti:
a)
il rispetto delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure di cui all’accordo di associazione;
b)
l’astensione da parte dell’Ucraina dall’applicare alle importazioni originarie dell’Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall’aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall’introdurre altre restrizioni, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto bellico; e
c)
il rispetto da parte dell’Ucraina dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e il rispetto del principio dello Stato di diritto come pure impegno costante e assiduo per quanto riguarda la lotta alla corruzione e alle attività illecite di cui agli dell’accordo di associazione.
Storico versioni
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