Art. 2

Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali

In vigore dal 30 mag 2022
Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali I regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono soggetti alle condizioni seguenti: a) il rispetto delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure di cui all’accordo di associazione; b) l’astensione da parte dell’Ucraina dall’applicare alle importazioni originarie dell’Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall’aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall’introdurre altre restrizioni, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto bellico; e c) il rispetto da parte dell’Ucraina dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e il rispetto del principio dello Stato di diritto come pure impegno costante e assiduo per quanto riguarda la lotta alla corruzione e alle attività illecite di cui agli dell’accordo di associazione.
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