Art. 4
Clausola di salvaguardia
In vigore dal 30 mag 2022
Clausola di salvaguardia
1. Qualora un prodotto originario dell’Ucraina sia importato a condizioni che causano o minacciano di causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, per detto prodotto i dazi doganali altrimenti applicabili ai sensi dell’accordo di associazione sulle importazioni di tale prodotto possono essere ripristinati in qualsiasi momento.
2. La Commissione monitora attentamente l’impatto del presente regolamento, anche in relazione ai prezzi sul mercato dell’Unione, tenendo conto delle informazioni sulle esportazioni, sulle importazioni e sulla produzione dell’Unione dei prodotti sottoposti alle misure di liberalizzazione degli scambi istituite dal presente regolamento.
3. La Commissione adotta una decisione relativa all’avvio di un’inchiesta entro un termine ragionevole:
a)
su richiesta di uno Stato membro;
b)
su richiesta di una persona giuridica o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisce per conto dell’industria dell’Unione, vale a dire la totalità o una quota rilevante dei produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti; o
c)
di propria iniziativa, qualora ritenga evidente che esistano elementi di prova prima facie sufficienti che attestino le gravi difficoltà per i produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti di cui al paragrafo 1.
Ai fini del presente paragrafo, per «quota rilevante dei produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti» si intendono i produttori dell’Unione che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale dell’Unione dei prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili a quella parte dell’industria dell’Unione che ha espresso sostegno o opposizione alla richiesta e che rappresenta non meno del 25 % della produzione totale dei prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili all’industria dell’Unione.
4. Se decide di avviare un’inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciandone l’apertura. L’avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L’avviso fissa inoltre il termine entro il quale le parti interessate possono presentare il proprio parere per iscritto. Tale termine non supera i quattro mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso.
5. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute con l’Ucraina o con qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato membro abbia fatto richiesta di assistenza da parte di tali funzionari.
6. Nel considerare l’esistenza delle gravi difficoltà per i produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto, tra l’altro, degli elementi seguenti relativi ai produttori dell’Unione, nella misura in cui siano disponibili informazioni pertinenti:
—
quota di mercato,
—
produzione,
—
scorte,
—
capacità di produzione,
—
utilizzo degli impianti,
—
occupazione,
—
importazioni,
—
prezzi.
7. L’inchiesta è completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui al paragrafo 4 del presente articolo. In circostanze eccezionali la Commissione può prorogare tale periodo mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d’esame cui all’, paragrafo 2.
8. Entro tre mesi dal termine dell’indagine, la Commissione decide in merito alla reintroduzione dei dazi doganali altrimenti applicabili ai sensi dell’accordo di associazione mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento. Tale atto di esecuzione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione.
I dazi doganali altrimenti applicabili ai sensi dell’accordo di associazione possono essere reintrodotti per tutto il tempo necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica o finanziaria dei produttori dell’Unione o finché persiste il rischio di tale deterioramento. Qualora dalla constatazione definitiva dei fatti risulti che le condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo non sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di chiudere l’inchiesta e il procedimento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
9. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile l’inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato del codice doganale di cui all’, paragrafo 1, può applicare le misure preventive necessarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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