Art. 23
Informazione e pubblicità
In vigore dal 30 mag 2022
Informazione e pubblicità
La Commissione istituisce e mantiene una piattaforma per la trasparenza facilmente accessibile al grande pubblico tramite internet. La piattaforma è regolarmente aggiornata con informazioni tratte dalle relazioni di cui all’, paragrafo 4, e dal sito internet di cui all’, paragrafo 7. La piattaforma contiene le informazioni seguenti:
a)
informazioni generali, aggiornate, comprensive di informazioni geografiche, per ogni progetto figurante nell’elenco dell’Unione;
b)
il piano di attuazione, quale definito all’, paragrafo 1, per ogni progetto figurante nell’elenco dell’Unione presentato in modo da consentire la valutazione in qualsiasi momento dei progressi compiuti nell’attuazione;
c)
i principali benefici attesi e i contributi agli obiettivi di cui all’, paragrafo 1, e i costi dei progetti, a eccezione delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale;
d)
l’elenco dell’Unione;
e)
i fondi assegnati ed erogati dall’Unione per ciascun progetto figurante nell’elenco dell’Unione.
f)
i collegamenti al manuale nazionale di procedure di cui all’;
g)
gli studi e i piani esistenti sui bacini marittimi per ciascun corridoio prioritario della rete offshore, senza violare i diritti di proprietà intellettuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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