Art. 23 · Informazione e pubblicità

Art. 23

Informazione e pubblicità

In vigore dal 30 mag 2022
Informazione e pubblicità La Commissione istituisce e mantiene una piattaforma per la trasparenza facilmente accessibile al grande pubblico tramite internet. La piattaforma è regolarmente aggiornata con informazioni tratte dalle relazioni di cui all’, paragrafo 4, e dal sito internet di cui all’, paragrafo 7. La piattaforma contiene le informazioni seguenti: a) informazioni generali, aggiornate, comprensive di informazioni geografiche, per ogni progetto figurante nell’elenco dell’Unione; b) il piano di attuazione, quale definito all’, paragrafo 1, per ogni progetto figurante nell’elenco dell’Unione presentato in modo da consentire la valutazione in qualsiasi momento dei progressi compiuti nell’attuazione; c) i principali benefici attesi e i contributi agli obiettivi di cui all’, paragrafo 1, e i costi dei progetti, a eccezione delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale; d) l’elenco dell’Unione; e) i fondi assegnati ed erogati dall’Unione per ciascun progetto figurante nell’elenco dell’Unione. f) i collegamenti al manuale nazionale di procedure di cui all’; g) gli studi e i piani esistenti sui bacini marittimi per ciascun corridoio prioritario della rete offshore, senza violare i diritti di proprietà intellettuale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:869:oj#art-23