Art. 18
Requisiti generali per la registrazione
In vigore dal 30 mag 2022
Requisiti generali per la registrazione
Al fine di essere ammissibile alla registrazione in un registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute, un'entità deve:
a)
svolgere attività di altruismo dei dati;
b)
essere una persona giuridica costituita a norma del diritto nazionale per conseguire obiettivi di interesse generale, stabiliti nel diritto nazionale, ove applicabile;
c)
operare senza scopo di lucro ed essere giuridicamente indipendente da qualsiasi entità che operi a scopo di lucro;
d)
svolgere le proprie attività di altruismo dei dati mediante una struttura funzionalmente separata dalle sue altre attività;
e)
rispettare il codice di cui all', paragrafo 1, al più tardi entro 18 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti delegati di cui a tale paragrafo.
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