Art. 3
Definizioni
In vigore dal 30 mag 2022
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«sistema e-CODEX» (sistema di comunicazione nell’ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati online): sistema decentrato e interoperabile per le comunicazioni transfrontaliere al fine di facilitare lo scambio elettronico di dati, che comprende qualsiasi contenuto trasmissibile per via elettronica in modo rapido, sicuro e affidabile nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale;
2)
«punto di accesso e-CODEX»: pacchetti software installati su infrastrutture hardware che sono in grado di trasmettere informazioni ad altri punti di accesso e-CODEX e riceverne dagli stessi in modo sicuro e affidabile;
3)
«punto di accesso e-CODEX autorizzato»: un punto di accesso e-CODEX che è stato autorizzato dalla Commissione o da uno Stato membro e notificato a eu-LISA in conformità dell’, paragrafo 4, o dell’, paragrafo 1, e che applica almeno uno standard procedurale digitale;
4)
«entità che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato»: un’autorità pubblica nazionale o una persona giuridica autorizzate ai sensi del diritto nazionale o un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato;
5)
«corrispondente e-CODEX»: una persona fisica, designata da uno Stato membro o dalla Commissione, che può richiedere e ricevere l’assistenza tecnica di cui all’, paragrafo 1, lettera f), da eu-LISA per quanto riguarda tutte le componenti del sistema e-CODEX in conformità dell’, paragrafo 3;
6)
«sistema connesso»: un sistema IT collegato a un punto di accesso e-CODEX al fine di scambiare dati con altri sistemi IT analoghi;
7)
«piattaforma centrale di prova»: una componente del sistema e-CODEX, utilizzata esclusivamente a fini di prova, che fornisce una serie di funzioni che possono essere utilizzate dalle entità che gestiscono punti di accesso e-CODEX autorizzati per verificare se i loro punti di accesso e-CODEX autorizzati funzionano correttamente e se gli standard procedurali digitali nei sistemi connessi associati a tali punti di accesso e-CODEX autorizzati sono utilizzati correttamente;
8)
«modello di processo operativo»: rappresentazione grafica e testuale di un modello concettuale di attività o compiti diversi, strutturati e correlati e dei pertinenti modelli di dati, nonché della sequenza in cui le attività o i compiti devono essere eseguiti per consentire un’interazione standardizzata e significativa tra due o più parti;
9)
«standard procedurale digitale»: le specifiche tecniche per i modelli di processo operativo e per i modelli preesistenti di dati che definiscono la struttura elettronica dei dati scambiati attraverso il sistema e-CODEX sulla base del vocabolario di base dell’UE della giustizia elettronica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:850:oj#art-3