Art. 9
Applicazione della soglia di fatturato
In vigore dal 10 mag 2022
Applicazione della soglia di fatturato
1. Ai fini del calcolo del fatturato annuo complessivo di cui all', paragrafo 2, vanno addizionati i fatturati, al netto di imposte e tasse, realizzati per tutti i beni e servizi durante il precedente esercizio dalla parte dell'accordo verticale interessata e dalle imprese ad essa collegate. A tal fine non si tiene conto delle transazioni commerciali intervenute fra la parte dell'accordo verticale interessata e le imprese ad essa collegate, né di quelle intervenute fra queste ultime.
2. L'esenzione di cui all' resta di applicazione se la soglia di fatturato annuo complessivo viene superata nel corso di due esercizi consecutivi, di non oltre il 10 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:720:oj#art-9