Art. 8
Applicazione della soglia di quota di mercato
In vigore dal 10 mag 2022
Applicazione della soglia di quota di mercato
Ai fini dell'applicazione delle soglie di quota di mercato di cui all' si applicano le seguenti disposizioni:
a)
la quota di mercato del fornitore viene calcolata sulla base dei dati relativi al valore delle vendite sul mercato e la quota di mercato dell'acquirente viene calcolata sulla base dei dati relativi al valore degli acquisti sul mercato. Qualora non siano disponibili dati relativi al valore delle vendite o al valore degli acquisti sul mercato, la quota di mercato dell'impresa interessata può essere stabilita usando stime basate su altre informazioni di mercato affidabili, ivi compresi i volumi delle vendite e degli acquisti sul mercato;
b)
le quote di mercato vengono calcolate sulla base dei dati relativi all'anno civile precedente;
c)
la quota di mercato del fornitore include i beni o i servizi forniti a distributori integrati a livello verticale ai fini della vendita;
d)
se una quota di mercato non supera inizialmente la soglia del 30 %, ma la oltrepassa successivamente, l'esenzione di cui all' continua ad applicarsi per un periodo di due anni civili consecutivi a decorrere dall'anno in cui la soglia del 30 % è stata superata per la prima volta;
e)
la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all', paragrafo 2, secondo comma, lettera e), è ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che possiedono i diritti o i poteri elencati alla lettera a) dello stesso secondo comma.
Storico versioni
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