Art. 1
Definizione e requisiti dell’alcole etilico di origine agricola
In vigore dal 25 apr 2022
L’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/787 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Definizione e requisiti dell’alcole etilico di origine agricola
Ai fini del presente regolamento, l’alcole etilico di origine agricola è un liquido che soddisfa i requisiti seguenti:
a)
è ottenuto mediante fermentazione alcolica, seguita dalla distillazione esclusivamente dei prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato;
b)
è privo di gusti rintracciabili estranei alle materie prime utilizzate nella sua produzione;
c)
ha un titolo alcolometrico volumico minimo pari al 96,0 % vol.;
d)
i valori massimi di impurezza non superano i valori seguenti:
i)
acetato di etile: 1,3 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
ii)
acetaldeide (somma di etanale e 1,1-dietossieano): 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
iii)
alcoli superiori (somma di: propan-1-ol, butan-1-ol, butan-2-ol, 2-metilpropan-1-ol, 2-metilbutan- 1-ol e 3-metilbutan-1-ol): 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
iv)
metanolo: 30 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
v)
furfurolo: 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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