Art. 1 · Definizione e requisiti dell’alcole etilico di origine agricola

Art. 1

Definizione e requisiti dell’alcole etilico di origine agricola

In vigore dal 25 apr 2022
L’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/787 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Definizione e requisiti dell’alcole etilico di origine agricola Ai fini del presente regolamento, l’alcole etilico di origine agricola è un liquido che soddisfa i requisiti seguenti: a) è ottenuto mediante fermentazione alcolica, seguita dalla distillazione esclusivamente dei prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato; b) è privo di gusti rintracciabili estranei alle materie prime utilizzate nella sua produzione; c) ha un titolo alcolometrico volumico minimo pari al 96,0 % vol.; d) i valori massimi di impurezza non superano i valori seguenti: i) acetato di etile: 1,3 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.; ii) acetaldeide (somma di etanale e 1,1-dietossieano): 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.; iii) alcoli superiori (somma di: propan-1-ol, butan-1-ol, butan-2-ol, 2-metilpropan-1-ol, 2-metilbutan- 1-ol e 3-metilbutan-1-ol): 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.; iv) metanolo: 30 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.; v) furfurolo: 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.».
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