Art. 2
In vigore dal 12 apr 2022
1. L' del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 è abrogato.
2. Sulle importazioni di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 è istituito il dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese (codice addizionale TARIC A999) a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230.
3. Il dazio antidumping di cui al paragrafo 2 è riscosso con effetto dal 24 luglio 2021 sui prodotti registrati a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209.
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