Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 apr 2022
1.   L' del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 è abrogato. 2.   Sulle importazioni di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 è istituito il dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese (codice addizionale TARIC A999) a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230. 3.   Il dazio antidumping di cui al paragrafo 2 è riscosso con effetto dal 24 luglio 2021 sui prodotti registrati a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209.
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