Art. 8
Sezione«Politiche di impegno»
In vigore dal 6 apr 2022
Sezione«Politiche di impegno»
1. Nella sezione «Politiche di impegno», contenuta nella tabella 1 dell’allegato I, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti:
a)
se del caso, brevi sintesi delle politiche di impegno di cui all’articolo 3 octies della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14);
b)
brevi sintesi di altre eventuali politiche di impegno volte ad attenuare i principali effetti negativi.
2. Le brevi sintesi di cui al paragrafo 1 contengono tutti gli elementi seguenti:
a)
gli indicatori degli effetti negativi considerati nelle politiche di impegno di cui al paragrafo 1;
b)
il modo in cui tali politiche di impegno saranno adattate qualora non vi sia un’attenuazione dei principali effetti negativi per più di uno dei periodi per i quali è stata effettuata la rendicontazione.
Storico versioni
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