Art. 8 · Sezione«Politiche di impegno»

Art. 8

Sezione«Politiche di impegno»

In vigore dal 6 apr 2022
Sezione«Politiche di impegno» 1.   Nella sezione «Politiche di impegno», contenuta nella tabella 1 dell’allegato I, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti: a) se del caso, brevi sintesi delle politiche di impegno di cui all’articolo 3 octies della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14); b) brevi sintesi di altre eventuali politiche di impegno volte ad attenuare i principali effetti negativi. 2.   Le brevi sintesi di cui al paragrafo 1 contengono tutti gli elementi seguenti: a) gli indicatori degli effetti negativi considerati nelle politiche di impegno di cui al paragrafo 1; b) il modo in cui tali politiche di impegno saranno adattate qualora non vi sia un’attenuazione dei principali effetti negativi per più di uno dei periodi per i quali è stata effettuata la rendicontazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:1288:oj#art-8