Art. 20

Prodotti finanziari con una o più opzioni di investimento sottostanti che permettono di considerare tali prodotti finanziari come prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali

In vigore dal 6 apr 2022
Prodotti finanziari con una o più opzioni di investimento sottostanti che permettono di considerare tali prodotti finanziari come prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali 1.   In deroga agli articoli da 14 a 17, qualora un prodotto finanziario offra all’investitore opzioni di investimento e una o più di tali opzioni di investimento permettono di considerare tale prodotto finanziario come un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali o sociali, i partecipanti ai mercati finanziari inseriscono nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 una dichiarazione ben visibile in cui si confermano tutti gli elementi seguenti: a) il prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali; b) il rispetto di tali caratteristiche ambientali o sociali è subordinato a investimenti effettuati dal prodotto finanziario in almeno una delle opzioni di investimento menzionate nell’elenco di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo e alla detenzione di almeno una di tali opzioni durante il periodo di detenzione del prodotto finanziario; c) ulteriori informazioni su tali caratteristiche sono reperibili negli allegati di cui al paragrafo 3 del presente articolo o, se del caso, tramite i riferimenti di cui al paragrafo 5 del presente articolo. 2.   La dichiarazione ben visibile di cui al paragrafo 1 è corredata di tutti gli elementi seguenti: a) un elenco delle opzioni di investimento di cui al paragrafo 3, presentato in conformità delle categorie di opzioni di investimento di cui alle lettere a), b) e c) di tale paragrafo; b) le quote delle opzioni di investimento all’interno di ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), in rapporto al numero totale di opzioni di investimento offerte dal prodotto finanziario. 3.   I partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti negli allegati del documento o delle informazioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 per le categorie seguenti di opzioni di investimento: a) per ciascuna opzione di investimento considerata un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali o sociali, le informazioni di cui agli articoli da 14 a 17 del presente regolamento; b) per ciascuna opzione di investimento considerata un prodotto finanziario che ha come obiettivo investimenti sostenibili, le informazioni di cui agli del presente regolamento; c) per ciascuna opzione di investimento che ha come obiettivo investimenti sostenibili e che non è un prodotto finanziario, le informazioni sull’obiettivo di investimento sostenibile. 4.   I partecipanti ai mercati finanziari presentano le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera a), nel formato del modello che figura nell’allegato II e le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera b), nel formato del modello che figura nell’allegato III. 5.   In deroga al paragrafo 3, qualora un prodotto finanziario offra all’investitore una gamma di opzioni di investimento tale che non sia possibile fornire le informazioni su tali opzioni di investimento negli allegati del documento o delle informazioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 in maniera chiara e concisa a causa del numero di allegati necessari, i partecipanti ai mercati finanziari possono fornire le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo inserendo nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 riferimenti agli allegati delle informative richieste dalle direttive, dai regolamenti e dalle disposizioni nazionali di cui a tale paragrafo in cui possono essere reperite tali informazioni.
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