Art. 18

Presentazione da parte dei partecipanti ai mercati finanziari delle informazioni precontrattuali per i prodotti finanziari da comunicare a norma dell’articolo 9, paragrafi da 1 a 4 bis , del regolamento (UE) 2019/2088

In vigore dal 6 apr 2022
Presentazione da parte dei partecipanti ai mercati finanziari delle informazioni precontrattuali per i prodotti finanziari da comunicare a norma dell’, paragrafi da 1 a 4 bis , del regolamento (UE) 2019/2088 1.   I partecipanti ai mercati finanziari presentano le informazioni, da comunicare a norma dell’, paragrafi da 1 a 4 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e della presente sezione in un allegato del documento o delle informazioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088. Essi presentano tali informazioni nel formato del modello che figura nell’allegato III del presente regolamento. 2.   I partecipanti ai mercati finanziari inseriscono, nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088, una dichiarazione ben visibile in cui si afferma che le informazioni sull’investimento sostenibile sono disponibili nell’allegato. 3.   I partecipanti ai mercati finanziari inseriscono, all’inizio dell’allegato del documento o delle informazioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088, una dichiarazione secondo la quale il prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili.
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Art. 18 Regolamento (UE) 2022/1288 — Presentazione da parte dei partecipanti ai mercati finanziari delle informazioni precontrattuali per i prodotti finanziari da comunicare a norma dell’articolo 9, paragrafi da 1 a 4 bis , del regolamento (UE) 2019/2088 | Portale Normativo