Art. 2
Misure transitorie
In vigore dal 11 mar 2022
Misure transitorie
1. Gli additivi specificati nell’allegato e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 3 ottobre 2022, in conformità alle norme applicabili prima del 3 aprile 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi specificati nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 3 aprile 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 3 aprile 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi specificati nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 3 aprile 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 3 aprile 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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