Art. 2 · Misure transitorie

Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 11 mar 2022
Misure transitorie 1.   Gli additivi specificati nell’allegato e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 3 ottobre 2022, in conformità alle norme applicabili prima del 3 aprile 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi specificati nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 3 aprile 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 3 aprile 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi specificati nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 3 aprile 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 3 aprile 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
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