Art. 8

Rimborso delle autorità nazionali competenti

In vigore dal 10 mar 2022
Rimborso delle autorità nazionali competenti 1.   In caso di delega di compiti da parte dell’ESMA alle autorità nazionali competenti, l’autorità nazionale competente non recupera direttamente dal DRSP i costi sostenuti nello svolgimento dei compiti di vigilanza delegati dall’ESMA. 2.   L’ESMA rimborsa all’autorità competente i costi effettivi sostenuti in conseguenza del lavoro svolto a norma del regolamento (UE) n. 600/2014, in particolare a seguito di una delega di compiti a norma dell’articolo 38 sexdecies del regolamento (UE) n. 600/2014. 3.   L’ESMA assicura che i costi da rimborsare alle autorità nazionali competenti soddisfino le seguenti condizioni: a) sono precedentemente concordati tra l’ESMA e l’autorità nazionale competente; b) sono proporzionati al fatturato del DRSP interessato; e c) non sono superiori all’importo totale delle commissioni di vigilanza versate dal DRSP interessato. 4.   L’eventuale delega di compiti da parte dell’ESMA alle autorità nazionali competenti è determinata su base indipendente, può essere revocata in qualsiasi momento e non incide sull’importo delle commissioni addebitate a un particolare DRSP.
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