Art. 6

Pagamento delle commissioni per la presentazione delle domande e per l’autorizzazione

In vigore dal 10 mar 2022
Pagamento delle commissioni per la presentazione delle domande e per l’autorizzazione 1.   Le commissioni per la presentazione delle domande, l’autorizzazione o la proroga dell’autorizzazione sono dovute al momento della presentazione della domanda da parte del DRSP e sono pagate per intero entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte dell’ESMA. 2.   Se il DRSP decide di ritirare la domanda di autorizzazione prima che l’ESMA adotti la sua decisione motivata di autorizzare o rifiutare l’autorizzazione, le commissioni per la domanda o l’autorizzazione non sono rimborsate.
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Pagamento delle commissioni per la presentazione delle domande e per l’autorizzazione (Art. 6 Regolamento (UE) 2022/930) — Testo vigente | Portale Normativo