Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2139
In vigore dal 9 mar 2022
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2139
Il regolamento delegato (UE) 2021/2139 è così modificato:
1)
è inserito l’articolo 2 bis seguente:
«Articolo 2 bis
Riesame
In sede di riesame di cui all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/852, la Commissione esamina e valuta anche la necessità di modificare le date di cui all’allegato I, sezione 4.27, sezione 4.28, sezione 4.29, punto 1, lettera b), sezione 4.30, punto 1, lettera b), e sezione 4.31, punto 1, lettera b).
Qualsiasi riesame della data di cui al punto 2 delle sezioni 4.27 e 4.28 dell’allegato I tiene conto dei progressi tecnici compiuti nella commercializzazione di combustibili ad alta resistenza agli incidenti nell’Unione e nel mondo.»;
2)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
3)
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:1214:oj#art-1