Art. 1 · Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2139

Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2139

In vigore dal 9 mar 2022
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2139 Il regolamento delegato (UE) 2021/2139 è così modificato: 1) è inserito l’articolo 2 bis seguente: «Articolo 2 bis Riesame In sede di riesame di cui all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/852, la Commissione esamina e valuta anche la necessità di modificare le date di cui all’allegato I, sezione 4.27, sezione 4.28, sezione 4.29, punto 1, lettera b), sezione 4.30, punto 1, lettera b), e sezione 4.31, punto 1, lettera b). Qualsiasi riesame della data di cui al punto 2 delle sezioni 4.27 e 4.28 dell’allegato I tiene conto dei progressi tecnici compiuti nella commercializzazione di combustibili ad alta resistenza agli incidenti nell’Unione e nel mondo.»; 2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; 3) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
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