Art. 4

Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi all’ESMA in materia di sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

In vigore dal 16 feb 2022
Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi all’ESMA in materia di sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento 1.   Prima di adottare una decisione che impone una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento a norma dell’articolo 48 octies del regolamento (UE) 2016/1011, l’ESMA trasmette una sintesi delle conclusioni alla persona interessata dal procedimento in cui espone i motivi dell’imposizione di tale sanzione e il relativo importo per ogni giorno di inadempimento. La sintesi delle conclusioni fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona interessata dal procedimento può presentare osservazioni scritte. L’ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine fissato per la decisione sulla sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. 2.   Non sono più inflitte sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento una volta che l’amministratore dell’indice di riferimento o la persona interessata dal procedimento di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 si è conformato alla pertinente decisione di cui all’articolo 48 octies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011. 3.   La decisione dell’ESMA di infliggere una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento indica la base giuridica e le motivazioni della decisione nonché l’importo e la data d’inizio della sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. 4.   L’ESMA può invitare a un’audizione la persona interessata dal procedimento. La persona interessata dal procedimento può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.
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