Art. 3
Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi all’ESMA in materia di sanzioni amministrative pecuniarie e misure di vigilanza
In vigore dal 16 feb 2022
Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi all’ESMA in materia di sanzioni amministrative pecuniarie e misure di vigilanza
1. Il fascicolo completo che il funzionario incaricato delle indagini è tenuto a trasmettere all’ESMA include i documenti seguenti:
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la sintesi delle conclusioni e una copia della stessa inviata all’amministratore dell’indice di riferimento o alla persona oggetto delle indagini;
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una copia delle osservazioni scritte trasmesse dall’amministratore dell’indice di riferimento o dalla persona oggetto delle indagini;
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il verbale di eventuali audizioni.
2. Se un fascicolo è incompleto, l’ESMA presenta al funzionario incaricato delle indagini una richiesta motivata di documenti supplementari.
3. Se reputa che i fatti esposti nella sintesi delle conclusioni del funzionario incaricato delle indagini non costituiscano una violazione delle prescrizioni di cui al titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011, l’ESMA decide di chiudere il caso e notifica tale decisione alla persona oggetto delle indagini.
4. Se è in disaccordo con le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, l’ESMA trasmette una nuova sintesi delle conclusioni alla persona oggetto delle indagini. Tale sintesi delle conclusioni fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte. L’ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine fissato per l’adozione di una decisione sull’esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e per l’imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell’articolo 48 sexies e 48 septies del regolamento (UE) 2016/1011.
5. Se condivide in tutto o in parte le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, l’ESMA ne informa la persona oggetto delle indagini. Tale comunicazione fissa un termine entro il quale la persona oggetto dell’indagine può presentare osservazioni scritte: il termine è di almeno due settimane, nel caso in cui l’ESMA concordi con tutte le conclusioni, e di almeno quattro settimane, nel caso in cui l’ESMA non concordi con tutte le risultanze. L’ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine fissato per l’adozione di una decisione sull’esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e per l’imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell’articolo 48 sexies e 48 septies del regolamento (UE) 2016/1011.
6. L’ESMA può invitare a un’audizione la persona oggetto delle indagini alla quale è stata trasmessa la sintesi delle conclusioni. La persona oggetto delle indagini può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.
7. Se decide che la persona oggetto delle indagini ha commesso una o più violazioni di cui al titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011 e ha adottato una decisione che impone una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell’articolo 48 septies del medesimo regolamento, l’ESMA notifica immediatamente tale decisione alla persona oggetto delle indagini.
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