Art. 2

In vigore dal 16 feb 2022
L’, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese, durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020); b) non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e c) ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.
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