Art. 3

In vigore dal 16 feb 2022
1.   Le autorità doganali sono invitate a interrompere la registrazione delle importazioni, istituita a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2021/970, che è abrogato. 2.   Nessun dazio antidumping definitivo è riscosso retroattivamente per le importazioni registrate. 3.   I dati raccolti in conformità dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2021/970 non saranno più conservati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:191:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo