Art. 3
In vigore dal 16 feb 2022
1. Le autorità doganali sono invitate a interrompere la registrazione delle importazioni, istituita a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2021/970, che è abrogato.
2. Nessun dazio antidumping definitivo è riscosso retroattivamente per le importazioni registrate.
3. I dati raccolti in conformità dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2021/970 non saranno più conservati.
Storico versioni
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