Art. 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205

In vigore dal 8 feb 2022
Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205 Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 è così modificato: (1) l'articolo 3 è così modificato: (a) sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter: «1 bis.   In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, tabella 4, righe D.4.1, D.4.2, l'obbligo di compensazione decorre dal 18 maggio 2022. 1 ter.   In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, tabella 4, riga D.4.3, l'obbligo di compensazione decorre dal 18 agosto 2022.»; (b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «In deroga ai paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal: (a) 30 giugno 2022, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; (b) la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione: i) 60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; ii) la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.»; (c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   In deroga ai paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 2, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre dal 18 febbraio 2022 se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a) l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il 18 febbraio 2021; (b) i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.»; (2) l'allegato è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.
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